Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1813 del 18 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 c.p.p.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un « danno grave ed irreparabile» derivante da tale esecuzione. A questo riguardo, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. (La Corte ha peraltro inteso precisare che, in quest'ultimo caso, l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il « grave ed irreparabile» danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.