Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8276 del 22 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comma 2 dell'art. 609, ultima parte, del vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltą di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilitą sia divenuta possibile solo successivamente; tale facoltą si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per ius superveniens ovvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano un'indubbia valenza di legittimitą sul piano della congruitą della motivazione.

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