Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 24 del 16 dicembre 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

(massima n. 2)

La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, c.p.p., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla «parte» di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, c.p.p., se non «col ministero di un difensore munito di procura speciale.

(massima n. 3)

La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui l'atto d'impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa).

(massima n. 4)

Qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.p., vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100, comma 1, c.p.p. è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.

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