Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11851 del 11 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legitimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

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