Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7379 del 23 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Č illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall'imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilitā del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l'interesse alla sua eliminazione.

(massima n. 2)

Il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso, costituisce condotta oggettivamente molesta, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza, intesa come volontā specifica di dare fastidio a una persona, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 660 c.p.

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