Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31080 del 15 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione della sentenza di appello, č consentita quella per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novitā rispetto a quelli giā esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non č infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata giā risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

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