Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9493 del 8 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il medico di guardia presso il pronto soccorso di un ospedale che ometta di ricoverare un paziente presentatosi accusando, a seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un'emorragia dall'orecchio e si limita a consigliare ai congiunti di condurre l'infermo presso un ospedale più attrezzato, senza neanche predisporre, benché richiesto, il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza, si rende responsabile del reato di cui all'art. 328 c.p. per avere rifiutato «atti di ufficio» che, nella qualità di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto garantire per ragioni di sanità. Ed infatti, il medico di guardia, anche se, ai sensi dell'art. 14 della L. 27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato, non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità, e, nell'ipotesi in cui questo non possa avere luogo per mancanza di posti o per altro motivo deve fare in modo che l'ospedale, suo tramite, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicuri a mezzo di propria autoambulanza e, ove occorra, con adeguata assistenza sanitaria, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.

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