Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4 del 8 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittima l'ordinanza con la quale il giudice, nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo, pone a carico del pubblico ministero l'onere di curare la rinnovata citazione dei testimoni non comparsi inseriti nella sua lista, in quanto tale citazione, anche quando risulti già instaurato il dibattimento, resta atto della parte che abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedervi, salvo che non si versi nelle ipotesi, esplicitamente previste, di ammissione della prova ex officio o di accompagnamento coattivo disposti dal giudice, nel qual caso essa non costituisce più atto di parte, ma oggetto di adempimento d'ufficio del giudice stesso, secondo la disciplina di cui all'art. 142, comma 4, att. c.p.p. Ne discende che, non potendo essere considerata in alcun caso atto abnorme, la predetta ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, a norma dell'art. 586 c.p.p., e che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso di essa è inammissibile. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dal rappresentante del P.M. contro il provvedimento giudiziale che lo aveva onerato della nuova citazione dei testimoni non comparsi da lui indicati, deducendone l'abnormità sotto il duplice profilo dell'anomala regressione e dell'irrimediabile stasi che esso avrebbe determinato nel processo).

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