Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1762 del 23 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Colui che installa uno scaldaacqua alimentato a gas metano ha il dovere di predisporre tutte le opere e i presidi suggeriti dalla buona tecnica, dalla prudenza e dall'esperienza, al fine di rendere pienamente efficiente il sistema di smaltimento dei prodotti della combustione e, in ogni caso, di verificare la funzionalità della canna di esalazione di tali prodotti. L'osservanza di tale dovere prescinde dall'evenienza che l'impianto di smaltimento sia realizzato al momento dell'installazione ovvero preesista in quanto, prima di porre in attività l'apparecchiatura, deve essere accertata l'idoneità funzionale e l'assenza di condizioni foriere di danno per le persone.

(massima n. 2)

È ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna, qualora la relativa dichiarazione sia fatta pervenire alla cancelleria dell'ufficio competente a mezzo del servizio postale.

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