Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7351 del 24 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo, l'omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell'art. 583, comma primo, c.p.p., non determina l'inammissibilitą dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), stesso codice. Tale ultima disposizione, infatti, va interpretata nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l'identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell'atto di impugnazione, mentre l'apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attivitą costituenti onere delle parti, sulle quali non possono ravvisarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non č neanche rivolta all'effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestivitą o regolaritą dell'impugnazione, la quale, giusto il disposto del secondo comma del succitato art. 583, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

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