Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5059 del 17 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio, fissato dall'art. 580 c.p.p., secondo il quale, quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo. (In applicazione di tale principio la Corte ha convertito in appello — ed ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente — il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza nei cui confronti l'imputato aveva prodotto tempestiva dichiarazione di appello, priva però della contestuale o successiva enunciazione dei motivi).

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