Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5004 del 27 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello ha un potere di cognizione che comprende le questioni di merito e quelle di legittimitą, e laddove affronta queste ultime non perde la sua competenza sulle prime. Ne deriva che il giudice d'appello che debba giudicare su un ricorso convertito ex art. 580 c.p.p., se ritiene fondati i motivi di legittimitą proposti dal ricorrente, non deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ma deve decidere anche nel merito, salvo che ricorra una delle ipotesi di nullitą tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il giudizio di appello non ammette distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria.

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