Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10086 del 24 settembre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del “Fondo Pensioni” della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “Fondo” predetto).

(massima n. 2)

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che, dichiarando - a seguito di derubricazione - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all'azione civile in quest'ultima contenute e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

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