Cassazione penale Sez. V sentenza n. 111 del 18 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 577 c.p.p. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione. (Fattispecie nella quale il ricorso della parte civile nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ov'era stato pubblicato lo scritto offensivo è stato ritenuto ammissibile, siccome proposto ai soli fini della responsabilità civile).

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