Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1188 del 14 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilitą dell'entitą collettiva cui essi appartengono, entitą alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualitą di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettivitą), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, č legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltą di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 c.p.p. (Fattispecie in cui č stata riconosciuta la qualitą di persona offesa - con possibilitą di costituirsi parte civile e di proporre la impugnazione sopra specificata - ad un Consiglio dell'ordine degli avvocati, avendo il giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di «migliaia di avvocati», appartenenti al predetto ente, ed avendone indicati alcuni come «manutengoli della camorra»).

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