Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12576 del 19 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 71 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, ai vice procuratori onorari addetti alle Procure della Repubblica presso le Preture circondariali sono attribuite non già le funzioni di carattere generale che competono ai magistrati ordinari appartenenti all'ufficio del pubblico ministero, ma solo quelle indicate nell'art. 72 commi 1 e 3 stesso decreto: partecipazione alle udienze dibattimentali e di convalida dell'arresto o del fermo; richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Il potere di proporre impugnazione, pur non essendo espressamente indicato, compete tuttavia al vice procuratore onorario, che ha partecipato all'udienza dibattimentale, in virtù della regola generale dettata dall'art. 570 cpv. c.p.p. in tema di impugnazioni del pubblico ministero che così dispone «l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni».

(massima n. 2)

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli offendicola concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli offendicola nei limiti in cui i medesimi appaiono necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51 c.p. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni [uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti] alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo [rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti] e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 c.p. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).

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