Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5416 del 11 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esercizio abusivo della professione di ingegnere da parte dei periti edili assumono rilevanza anche le disposizioni contenute nella tabella professionale al fine dell'individuazione degli ambiti di attività consentiti ai periti edili. Infatti, la legge 2 marzo 1949, n. 144 e la legge 12 marzo 1957, n. 146, che approvano le tariffe per i geometri e per i periti edili, rappresentano un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti in questione. E l'art. 27 della legge n. 146 del 1957, occupandosi della distribuzione dei compensi prefigura e, dunque, legittima anche l'eventualità che il perito edile rediga un progetto architettonico, mentre il tecnico laureato provvede a quello esecutivo. Così prevedendo che il perito edile predispone lo schema figurativo dell'ingombro territoriale (e sotto questi profili risponde del suo operato), mentre l'ingegnere è responsabile dei calcoli delle strutture.

(massima n. 2)

Poiché l'ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi una delega formale del titolare - e salva ogni responsabilità disciplinare in caso di inosservanza delle direttive - deve ritenersi legittimato ad impugnare la sentenza il sostituto procuratore della Repubblica non espressamente delegato dal capo dell'ufficio.

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