Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3287 del 7 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato, in applicazione analogica dell'art. 569 comma secondo c.p.p., è ammesso a rinunciare all'appello ed a proporre ricorso per cassazione, senza peraltro incontrare la limitazione prevista dall'art. 569 comma terzo c.p.p. in relazione all'art. 606 comma primo lettera e) c.p.p. e perciò anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

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