Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7551 del 11 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con pił persone non sussiste qualora la propagazione dell'offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto, non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. (Fattispecie relativa ad una missiva, indirizzata al presidente del consiglio degli avvocati, contenente richiesta di azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli allegati alla raccomandata, recante la scritta «riservata-personale» e recante, tra l'altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal destinatario, una nota di risposta).

(massima n. 2)

La conversione del ricorso in appello non č consentita (e, conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile) quando, attraverso la ricerca della effettiva volontą del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con mezzi, ovvero prospettando motivi, diversi da quelli consentiti, avendo, per altro, consapevolezza, tanto della improponibilitą del mezzo strumentalmente scelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro (ed unico) rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema ed arbitrariamente rifiutato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del P.M. che, con ricorso per saltum, aveva dedotto, in tema di diffamazione, vizio di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il giudice non aveva chiarito se, nella missiva contenente le frasi offensive, fosse stata manifestata la volontą di diffusione del suo contenuto. La cassazione, anche sulla base di rilievi attinenti alla forma dell'atto di impugnazione, ha ritenuto che il P.M. avesse consapevolmente, e per scopi estranei alla dialettica processuale, fatto uso di un mezzo di gravame non consentito).

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