Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 4264 del 23 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontą della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicitą della motivazione ma lo stesso contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e va convertito in appello.

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