Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1644 del 15 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve essere qualificato come appello — con conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., alla competente Corte di merito — il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale sia stata erroneamente irrogata la sola pena pecuniaria per un reato per il quale sia prevista congiuntamente anche quella detentiva, e ciò in quanto un errore del giudice non può mutare il regime delle impugnazioni che, per i reati sanzionati con pena congiunta, prescrive il doppio grado di giudizio di merito (art. 593, comma 3, c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.