Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6920 del 28 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di giudizio pretorile, l'art. 566 nuovo c.p.p., nel disciplinare il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato e il coevo giudizio direttissimo, stabilisce al comma settimo che l'imputato ha facoltą di richiedere un termine per preparare la difesa, ma non pone a carico del pretore alcun dovere di avvertirlo al riguardo. Ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non ha alcun rilievo sulla regolaritą del processo.

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