Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39088 del 16 ottobre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'art. 559 quarto comma c.p.p. consente che non solo la sottoscrizione, ma la stessa attività di stesura dell'elaborato motivazionale della sentenza possa essere affidata, in caso di impedimento, ad un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento, che può essere lo stesso presidente del tribunale oppure un magistrato dal medesimo delegato (nella fattispecie, la sostituzione si era resa necessaria a seguito del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva revocato dall'incarico il giudice onorario che aveva emesso la sentenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.