Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25227 del 21 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disciplina applicabile all'opposizione al decreto penale di condanna e al conseguente giudizio deve essere individuata con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell'opposizione e non a quello della notifica del decreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilitą dell'istanza di oblazione, presentata in dibattimento, perché l'opposizione al decreto — notificato nella previgente disciplina — era stata proposta quando era gią in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479, che impone di formulare con tale atto l'istanza di oblazione).

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