Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11916 del 23 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'erroneità delle indicazioni relative alla facoltà dell'imputato di ricorrere ai procedimenti speciali, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento né provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti. (Nel caso di specie, gli avvisi previsti dall'art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p. erano stati formulati sulla base della normativa precedente alle modifiche apportate dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

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