Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48431 del 20 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, č equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullitā, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.

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