Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3986 del 17 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la sentenza sia priva, per qualsivoglia causa della firma del presidente del collegio giudicante, si realizza — secondo il dettato dell'art. 546 c.p.p. 1930 e dell'art. 546 del nuovo codice di rito — una ipotesi di nullitā e non giā di mera irregolaritā: il dato legislativo infatti č tale da ritenere che siffatta sanzione, espressamente prevista dalle citate norme, si riferisca a ciascuna delle richieste sottoscrizioni (quella del presidente e quella dell'estensore). L'invaliditā in questione non rientra peraltro tra le nullitā di carattere assoluto o di ordine generale, ma si configura come relativa; ciō in quanto la sottoscrizione della sentenza attiene al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione e pertanto non riguarda la capacitā e la costituzione del giudice. Conseguentemente la relativa eccezione deve essere sollevata a pena di decadenza nell'atto di gravame avverso la sentenza stessa, con esclusione della possibilitā di formularla solo nel corso del giudizio di impugnazione.

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