Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 2185 del 27 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, č necessaria e sufficiente per la validitā dell'atto la sua sola sottoscrizione.

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