Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3018 del 2 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza è nulla sia quando manchi la sottoscrizione del presidente del dibattimento, sia quando la sottoscrizione del presidente — per impedimento di questi — sia sostituita da quella del consigliere anziano, ma difetti la formale menzione dell'impedimento medesimo. Pertanto, per il principio della competenza funzionale esclusiva, il processo deve regredire nel grado in cui l'atto nullo è stato compiuto; per il principio dell'autonomia funzionale degli atti, la declaratoria di nullità della sentenza non può invalidare anche la precedente fase del dibattimento. (Nella specie, la S.C., una volta dichiarata la nullità della sentenza, non potendo provvedere alla sua rinnovazione, ha rinviato il processo davanti alla corte d'appello che aveva emesso detta sentenza, affinché quello [stesso] collegio giudicante, provveda alla rinnovazione della sentenza-documento annullata, ed ha ritenuto che «più precisamente il processo regredisce nella fase post-dibattimentale in cui l'atto nullo è stato compiuto, o meglio ancora nella sotto-fase degli atti successivi alla deliberazione, in cui la sentenza-documento è stata redatta e sottoscritta». Il giudice provvederà alla rinnovazione dell'atto nullo attraverso una nuova redazione della sentenza da parte dell'estensore ex comma secondo dell'art. 546 c.p.p., e un nuovo deposito in cancelleria, in tutto ciò seguendo le norme stabilite per questa sottofase negli artt. 544-548 c.p.p.).

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