Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2117 del 6 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 546 comma terzo c.p.p. (requisiti della sentenza) sanziona a pena di nullitą la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Viceversa, nessuna nullitą si verifica per l'omissione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione essere contenuta nel corpo del provvedimento.

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