Cassazione penale Sez. II sentenza n. 705 del 31 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La omissione, nel dispositivo di una sentenza, che solo integra il decisum, di qualsiasi pronuncia nei confronti di alcuni tra gli imputati, determina nullità e perciò non può legittimamente ricorrersi alla procedura di correzione degli errori materiali. È peraltro del tutto abnorme il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal presidente del collegio giudicante e non dall'intero collegio e senza il rispetto del contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 127 c.p.p.

(massima n. 2)

Poiché, ai sensi degli artt. 1705 e 1706 c.c., il mandato senza rappresentanza ha un'efficacia reale, oltre che obbligatoria, tanto che il mandante può agire come proprietario delle cose mobili acquistate per suo conto sia nei confronti del terzo che dello stesso mandatario, sicché il bene oggetto del contratto si considera come acquisito fin dal momento dell'esecuzione del mandato al suo patrimonio, è configurabile il delitto di appropriazione indebita nell'ipotesi in cui il mandatario disponga uti dominus di titoli obbligazionari acquistati per conto del mandante. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che nella specie la proprietà dei titoli di credito doveva ritenersi trasmessa al mandante in virtù del contratto, il cui effetto traslativo non richiede la consegna dei relativi documenti, necessaria esclusivamente, ai sensi dell'art. 2003 c.c., per l'esercizio dei diritti che vi sono incorporati).

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