Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11497 del 4 novembre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullitā della sentenza, con conseguente necessitā di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali č escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullitā dell'atto. La motivazione, invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo č estrinsecata la volontā del giudice. (Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato cui la corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale).

(massima n. 2)

Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria (art. 2 legge 898/1986) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata. Ne deriva che esso č configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all'esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l'esistenza del gregge ovvero di capi ovi-caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell'art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l'artificio connotante la condotta nel reato di truffa).

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