Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1760 del 12 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo — che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni e sostituzioni con la motivazione — è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.