Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6992 del 16 giugno 1992

(4 massime)

(massima n. 1)

È perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro.

(massima n. 2)

In presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di «smagliature e discrasie», anche di certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

(massima n. 3)

La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parole, può legittimamente ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, con riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi meritori illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante.

(massima n. 4)

La desistenza della partecipazione ad una associazione criminosa, per assumere positiva rilevanza, pur non dovendo necessariamente essere spontanea, né essere determinata da motivi di ordine morale, deve nondimeno essere comunque volontaria, ragion per cui detta rilevanza va esclusa quando risulti che il soggetto sia stato costretto ad appartarsi (nella specie recandosi all'estero), solo per sottrarsi a persecuzioni interne poste in essere a suo carico nell'ambito della medesima organizzazione, continuando, peraltro, ad interessarsi della vita di quest'ultima, con il partecipare a riunioni e con l'intrattenere rapporti con altri associati.

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