Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4704 del 23 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione per relationem è legittima nell'ambito della mera ricostruzione del fatto e nelle parti della sentenza di primo grado, non impugnate. Nell'ipotesi in cui l'interessato con precise considerazioni svolga specifiche censure sui singoli capi e punti della pronunzia, oggetto di gravame, il giudice di secondo grado non può però limitarsi a richiamare la stessa, ma deve rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate; né può esaurire il suo compito nella mera ritrascrizione della precedente decisione, venendo così meno al dovere della motivazione, che è l'unico strumento, attraverso il quale le parti ed il giudice superiore possono esercitare il loro controllo sui passaggi logici seguiti. Diversamente viene meno il doppio grado di giurisdizione, che assolverebbe solo formalmente alla funzione voluta dal legislatore, ma sostanzialmente sarebbe privo di ogni concreto contenuto di revisio prioris instantiae.

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