Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 928 del 2 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione per relationem di un provvedimento dą luogo alla nullitą dello stesso nel caso che essa sia adottata dal giudice dell'impugnazione poiché si risolve nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Invece nel caso in cui il giudice adotti per la prima volta un provvedimento, riportandosi alla motivazione contenuta in altro atto processuale, non vi č illegittimitą di detta motivazione per relationem, se quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che questo sia in grado di controllarne la congruenza e la legittimitą.

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