(massima n. 1)
In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicitą della motivazione, deve ritenersi legittimo allorquando le decisioni delle due sedi di merito conformemente concludono al riguardo anche un rinvio agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, salvo che con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni, per le quali l'apparato argomentativo della sentenza del giudice sovraordinato deve essere autonomo ed autosufficiente.