Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3772 del 31 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non č tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravitā del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta la relativa motivazione, enunciando il principio di cui in massima).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.