Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5112 del 4 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi č difformitā sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello.

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