Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1960 del 22 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche al contratto di assicurazione stipulato in riferimento alla disciplina che ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relative norme regolamentari) č applicabile la norma generale di cui all'art. 1888, primo comma, c.c., in base alla quale la forma scritta č richiesta solo ai fini della prova del contratto (ad probationem), dato che gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale (obbligo per l'assicuratore di rilasciare il contrassegno e il certificato di assicurazione e per l'assicurato di conservare tali documenti) sono collegati all'interesse pubblico che giustifica il regime di obbligatorietā (oltre che al generale obbligo di documentazione del rapporto posto dall'art. 1888, secondo comma) e non attengono alla posizione delle parti in sé considerate. Conseguentemente le parti (ed anche lo stesso danneggiato) ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto o di singole clausole ben possono avvalersi della confessione, secondo i principi generali in tema di prova dei contratti per i quali la forma scritta č richiesta ad probationem.

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