Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28560 del 13 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dei termini di custodia cautelare in pendenza dei termini per il deposito della sentenza previsti dall'art. 544, comma 2 e 3, non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere dichiarata anche dal giudice dell'impugnazione, cui gli atti siano stati trasmessi dopo l'avvenuto deposito.

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