Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3885 del 31 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente č condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.

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