(massima n. 1)
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimitā costituzionale dell'art. 78 c.p.p., dell'art. 540 c.p.p., (nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutivitā ex lege delle disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado) e dell'art. 600 dello stesso codice (nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca della provvisoria esecutivitā di dette disposizioni).