Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2827 del 31 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La declaratoria di falsità di atti o documenti, prevista dall'art. 537, comma 4, c.p.p. anche per l'ipotesi in cui il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento, non trova ostacolo, qualora trattisi di proscioglimento dovuto ad estinzione del reato, nell'eventuale anteriorità della causa estintiva rispetto all'accertamento della falsità.

(massima n. 2)

La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ancorché essa risulti da atti compiuti successivamente al decorso del termine di prescrizione del reato da cui è derivata. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la ratio cui si ispira l'art. 537 c.p.p. è l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, sicché l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo).

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