Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2151 del 23 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano la acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, né in ordine alla sussistenza del fatto, né in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema Corte ha annullato la statuizione di falsità documentale con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).

(massima n. 2)

In tema di falso, gli statini di esame universitario rivestono natura di atto pubblico (e dunque ricadono nella previsione legislativa sanzionata dall'art. 476 c.p.), in quanto provengono da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non rilevando affatto che essi possano essere stati compilati “a ricalco”, mediante un procedimento chimico, in base al quale, con un'unica scritturazione, si compilano più documenti.

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