(massima n. 1)
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi pił reati unificati nella continuazione, non configura una nullitą di ordine generale; neppure configura una nullitą specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p. non č assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassativitą delle nullitą stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non gią una nullitą della sentenza, bensģ una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale.