Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9357 del 13 agosto 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di una sentenza di assoluzione recante, nel dispositivo, la formula Ģil fatto non č previsto dalla legge come reatoģ ma caratterizzata, nella motivazione, anche dalla presenza di ampie ed analitiche argomentazioni volte a dimostrare, nel merito, l'inesistenza di prove in ordine all'elemento materiale ed a quello psicologico del reato ipotizzato a carico dell'imputato, il pubblico ministero non puō, a pena di inammissibilitā, limitandosi alla confutazione in diritto dell'affermazione contenuta nel dispositivo, proporre ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comportando la detta limitazione acquiescenza alla statuizione di merito, con conseguente passaggio in giudicato della medesima.

(massima n. 2)

Qualora il contenuto decisorio della sentenza sia costituito da statuizioni alternative o cumulative, favorevoli all'imputato, una di merito (insussistenza del fatto) e l'altra di puro diritto stanziale (il fatto non č previsto dalla legge come reato) l'impugnazione del pubblico ministero deve aggredire l'una e l'altra disposizione. La mancata impugnazione della statuizione di merito, che esclude la responsabilitā del soggetto anche ex art. 530 cpv. c.p.p., determina il passaggio in giudicato della disposizione non censurata. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di assoluzione - motivata anche nel merito - con esclusivo richiamo al lamentato errore in diritto).

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