Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4696 del 3 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di merito abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p., per essere risultato il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio. Invero, non apprestando la legge processuale alcun mezzo di gravame contro le ordinanze di cui ai commi primo e secondo del citato art. 521, le stesse non sono suscettibili di doglianza immediata ed incidentale, sicché ogni questione pertinente non può che intendersi devoluta alla sede competente (che è quella delle indagini preliminari o del successivo giudizio, davanti ai competenti organi) e va risolta per le vie ordinarie, eventualmente - ove ne sussistano le condizioni - con la denuncia di conflitto.

(massima n. 2)

Il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione competente nel giudice medesimo che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, somministrato dal n. 5 dell'art. 665 c.p.p., trova applicazione quando l'esecuzione riguardi più titoli emessi da giudici diversi o una pena già cumulata con altre non inflitte dal medesimo giudice, e non allorché l'esecuzione, pur in presenza di più sentenze di condanna, titoli esecutivi emessi dal medesimo giudice. In questo caso si deve avere riguardo al criterio di individuazione del giudice competente, esposto nel n. 1 dell'art. 665 cit., identificabile in quello stesso che ha deliberato: provvedimenti ai quali solamente si riferisce e nel cui ambito si esaurisce la questione dedotta in executivis. (Fattispecie relativa all'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a pene inflitte con sentenze irrevocabili dal medesimo giudice).

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