Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3375 del 9 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č impugnabile e non č abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi — in conformitā ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994 — che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art. 423 c.p.p.

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