Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2127 del 10 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Per stabilire se il lato inferiore di una luce prospiciente su fondo altrui, rispetta l'altezza minima normativamente prevista - prima o seconda ipotesi dell'art. 901 n. 2 c.c., e cioè due metri e mezzo o due metri dal pavimento del locale che la riceve occorre accertare se tale luce si trova al piano terreno o al piano superiore rispetto al fondo suddetto, e non già rispetto al locale in cui essa si trova, non solo per il tenore letterale della disposizione succitata («se esse», cioè le luci, e non i locali che illuminano, «sono al piano terreno»), ma anche per la ratio della norma, che è di protezione del fondo su cui è esercitabile l'inspectio, evidentemente più agevole se i fondi limitrofi sono sullo stesso livello, o addirittura il fondo ove si trova la luce è ad un livello più basso rispetto a quello ove essa prospetta.

(massima n. 2)

Poiché ai sensi dell'art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura.

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